Art. 39.
(Raccolta e trattamento
delle notizie personali).

      1. L'attività di raccolta e di trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, in nessun caso si può procedere alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, il loro uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
      2. L'Ispettorato e i responsabili degli organismi informativi sono tenuti a vigilare continuativamente affinché l'attività di raccolta e di trattamento delle informazioni nonché l'uso delle medesime avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
      3. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più

 

Pag. 56

grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
      4. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia.